Mega utili per le banche, stipendio Ceo come 86 lavoratori

banche stipendio Ceo come 86 lavoratori. Eppure continua e inesorabile desertificazione sul fronte lavoro con la contrazione di filiali

Banchieri con stipendi alle stelle. Nel mondo delle banche, lo stipendio di un Ceo come 86 lavoratori. Proprio così, in media è pari a 86 volte la retribuzione di un addetto del settore.

Azionisti lautamente remunerati per oltre 10,5 miliardi, in ragione dell’impennata della redditività registrata nel passato biennio

Eppure continua e inesorabile desertificazione sul fronte lavoro con la contrazione di filiali (-3,6%) e dipendenti bancari (-4,3%).

È in sintesi quanto emerge da un report dell’ufficio studi della Fisac Cgil nazionale sui risultati di bilancio 2022 dei primi 7 gruppi bancari nazionali che porta la segretaria generale della categoria, Susy Esposito, a sostenere: “Lo scorso è stato un anno record, per utili, dividendi e stipendi dei manager. Ora tocca al lavoro: serve, col rinnovo del contratto, una forte operazione di redistribuzione a favore di lavoratrici e lavoratori. Tanto più in presenza di un progressivo rialzo dei tassi Bce che sta generando nuovi guadagni per gli istituti di credito”.

Il rapporto, sottolinea come l’utile netto di questi 7 gruppi nel 2022 si attesti a 13,33 miliardi

in aumento del 60,5% rispetto al 2021. In questo quadro oltre 5,7 miliardi di euro verranno distribuiti agli azionisti, con un aumento pari a più di un miliardo di euro rispetto al 2021 (+23,2%). 

Sovraindebitamento: a rischio milioni di italiani in difficoltà. 1 famiglia su 4 in Italia è a rischio di povertà assoluta

Non è invece così florida la situazione per il resto del paese. Inflazione e caro bollette hanno aggravato la situazione economica di molti, al punto che più di 1 famiglia su 4 in Italia è a rischio di povertà assoluta. Cresce il numero di chi, tra privati cittadini o imprenditori, ha visto aggravarsi la propria situazione debitoria, con una rilevante esposizione verso creditori che, spesso, non riesce ad essere onorata.

È bene precisare che per “sovraindebitamento”, così come definito dal decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019, si intende “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative” e “di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

In sostanza, riguarda tutti quei soggetti che non sono fallibili e che non sono in grado di far fronte, mediante le proprie entrate, al rimborso delle situazioni debitorie che hanno contratto e accumulato nel corso del tempo.

Francesca Rampazzo

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