Aprile 25, 2024
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L’Ue ha rivisto l’elenco degli stati e territori non cooperativi a fini fiscali: rimosso dalla grey list, includendole nella black list, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica, Isole Marshall e Federazione Russa. La Legge di Bilancio 2023 ha dunque modificato i requisiti per la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti residenti in paesi “black list”

In particolare, con un ritorno al passato, è disposto che le spese/altri componenti negativi, derivanti da operazioni intercorse con  controparti residenti o localizzate in Paesi da considerare “non cooperativi” a fini fiscali, sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale (ex art. 9, Tuir) e, per la quota eventualmente eccedente, occorre la dimostrazione “dell’effettivo interesse economico”.

Viene, infine, reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei suddetti costi nella dichiarazione dei redditi

Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni Individuate nell’Allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione europea.

La lista, da ultimo aggiornata il 04/10/2022, ricomprende i seguenti paesi

American Samoa, Trinidad and Tobago, British Virgin Islands, Fiji, US Virgin Islands, Costa Rica, Guam, Vanuatu, Marshall Islands, Palau, Anguilla, Turks and Caicos Islands, Panama, Bahamas, Russia, Samoa.

Come risulta evidente, l’elenco è estremamente ridotto rispetto al passato

Il citato elenco è soggetto a revisione due volte l’anno. Dunque, sarà necessario verificare in via continuativa se la controparte risulti residente/localizzata in uno dei paesi che ha fatto ingresso nella “black list”.

Considerato che la black list viene rivista due volte all’anno, vale la pena monitorare anche la già richiamata grey list.

Lista dalla quale quindi i paesi, nel tempo, potrebbero transitare nella black list. Ciò che rileva ricordare è che tra i paesi sub judice figurano giurisdizioni di rilevanza mondiale quali Hong Kong, Malesia, Israele, Thailandia, Vietnam e Turchia. Ove qualcuno di questi paesi dovesse essere incluso nella black list, la disciplina di cui all’art. 110 tornerebbe forse ad assumere la valenza, in termini di complessità, che essa assumeva nel previgente regime. Quanto sopra premesso, l’elemento di maggiore complessità legato ad un progressivo allargamento della black list riguarda proprio le risultanze probatorie necessarie a corroborare la deducibilità dei costi sostenuti con imprese e professionisti ivi localizzati.

Russia in black list nella Legge di Bilancio 2023

Quanto precede vale sia nell’ipotesi di transazioni intercompany, sia nel caso in cui i soggetti coinvolti non risultino essere parti correlate, dal momento che le disposizioni domestiche sui costi black list prescindono dall’esistenza di rapporti partecipativi o dall’inclusione all’interno di gruppi multinazionali. In considerazione dei punti di contatto con la disciplina del transfer pricing e delle difficoltà operative di applicazione della disciplina specifica, rendono ulteriormente complicato lo scenario.

Cristina Ferrari

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